I Comuni non possono vietare i cani in spiaggia

cane, spiaggia
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La stagione estiva è già iniziata e puntualmente si ridiscute sull’accesso dei cani in spiaggia.

Il TAR del Lazio ha enunciato l’illegittimità dell’ordinanza del Comune di Latina. Questa vietava la presenza dei cani in spiaggia anche se sotto il controllo del proprietario e forniti di guinzaglio e museruola.

Infatti, la sentenza del TAR di Latina numero 176 dell’11 marzo 2019 ha accolto il ricorso contro il divieto presentato dall’associazione “Earth Onlus“.

La sentenza del 6 marzo 2019 era stata emessa da Antonio Vinciguerra, Presidente; Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; Roberto Maria Bucchi, Consigliere.

Il contenuto della sentenza

La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.

In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto – che non vale in assoluto per i gestori degli stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali – non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario.

Annamaria Gnisci