Il Voto di scambio politico mafioso discusso dal M5S

È stato presentato ieri, presso la Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro il testo “Il Voto di scambio politico mafioso” scritto a quattro mani da Mario Michele Giarrusso, portavoce M5S in Senato, già membro della Commissione nazionale Antimafia, ed Andrea Leccese, saggista.

Per l’occasione si è discusso del lungo iter che ha portato all’approvazione al senato della modifica dell’art. 416 ter che si propone di aumentare le pene per il reato di voto di scambio.
Una legge nata nel ’92 e che nel 2014 viene modificata inserendo la riduzione della pena del 42%.

L’iniziativa

L’iniziativa moderata dal giornalista Emiliano Morrone accompagnato dagli interventi del procuratore generale Otello Lupacchini e di Giuseppe d’Ippolito, giurista e deputato della commissione Ambiente.
«Va detto che la ‘ndrangheta condiziona il 30% del voto, come più volte ribadito dal procuratore Nicola Gratteri. Bisogna dunque affrontare l’argomento, sia sul piano culturale che sul piano tecnico e politico. Se la Calabria vive in una grave arretratezza e se nella nostra terra è diffuso l’inquinamento delle amministrazioni pubbliche, è compito delle istituzioni considerare prioritario il contrasto del voto di scambio politico-mafioso» sostiene la parlamentare del M5S Bianca Laura Granato sottolineando come il provvedimento – composto di un solo articolo – preveda una pena aumentata da sei a dodici anni per chi accetti, direttamente o indirettamente, la promessa di procurare voti in cambio di denaro o di qualsiasi altro interesse dell’associazione mafiosa. La pena è aumentata della metà se il candidato vince le elezioni.

«Un problema di natura legislativa per affrontare un fenomeno tremendamente serio come quello della pervasività politico-sociale della mafia – sostiene l’avv. Salvatore Gullì – che ha un potere intimidatorio, la capacità di penetrare nel tessuto economico e dispone di un bacino elettorale».

Attraverso questa legge viene ampliato l’oggetto del fenomeno, che prima era solo il denaro, mentre qui si fa esplicito riferimento ad “altre utilità” ed è stato inserito un comma che prevede la punibilità anche del soggetto che promette.
L’opposizione ha criticato tale decreto in quanto allargando l’oggetto si darebbe vita ad operazioni ermeneutiche per individuare il reato finendo per rendere lo stesso difficile da dimostrare.