Assolti due ultras per l’invasione di campo al “Ceravolo” di Catanzaro
Il Giudice monocratico del Tribunale penale di Catanzaro, dott.ssa Giacinta Santaniello, ha assolto due tifosi ultras coinvolti nell’invasione del campo di gioco durante la partita tra Catanzaro e Cosenza, disputata il 4 ottobre 2015 allo stadio Ceravolo.
L’accusa contestava agli imputati il reato previsto dall’art. 6 bis, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche, relativo al scavalcamento e all’invasione del campo in occasione di manifestazioni sportive.
Il primo tifoso coinvolto, G.M., classe 1978, sostenitore del Cosenza, difeso dall’Avv. Carino del foro di Cosenza, avrebbe scavalcato la recinzione della curva est per raggiungere presumibilmente il settore occupato dai tifosi ultras catanzaresi. In risposta a questo gesto, un altro ultras, G.C., classe 1969, del Catanzaro, assistito dall’Avv. Ennio Curcio del foro di Catanzaro, avrebbe saltato la recinzione della curva ovest per cercare di fermare il tifoso del Cosenza, percependo la propria area come violata.
Durante l’istruttoria dibattimentale, iniziata nel dicembre 2017, è stato ascoltato un testimone chiave, l’ispettore di Polizia che aveva fermato G.C. sul campo. Secondo la sua testimonianza, il tifoso catanzarese aveva simulato un malore per poi eludere temporaneamente i soccorsi e correre verso la tifoseria avversaria, venendo poi bloccato dagli agenti presenti per garantire l’ordine pubblico. L’ispettore ha inoltre spiegato che, nella mentalità degli ultras del Catanzaro, l’invasione del campo da parte del tifoso del Cosenza aveva innescato una reazione di difesa del proprio “territorio”.
Dopo la testimonianza, il Pubblico Ministero ha rinunciato agli altri testi dell’accusa e, nel corso dell’udienza del 19 febbraio 2018, aveva chiesto per gli imputati otto mesi di arresto e 2.000 euro di multa ciascuno.
La difesa di G.C., rappresentata dall’Avv. Ennio Curcio, ha invocato l’applicazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., evidenziando circostanze oggettive e soggettive che rendevano l’offesa giuridica di minima entità e il comportamento non abituale.
Il Giudice Santaniello ha accolto tale richiesta e assolto gli imputati, dichiarandoli non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p., fissando novanta giorni per il deposito della motivazione. La sentenza segna un importante precedente nella giurisprudenza locale riguardante le invasione di campo in contesti sportivi, sottolineando la rilevanza della valutazione della tenuità del fatto.


















