Riscaldamento centralizzato, dal 2027 scatta l’obbligo di telelettura

Riscaldamento centralizzato, dal 2027 scatta l’obbligo di telelettura
Riscaldamento centralizzato, dal 2027 scatta l’obbligo di telelettura

Entro il 1° gennaio 2027 contatori e ripartitori dovranno consentire la lettura dei consumi a distanza: ecco quali impianti sono interessati, cosa dovranno fare i condomini e a cosa prestare attenzione

Dal 1° gennaio 2027 i sistemi di contabilizzazione del calore installati negli edifici con riscaldamento centralizzato dovranno essere dotati di dispositivi che consentano la lettura da remoto. La scadenza riguarda contatori, sotto-contatori e ripartitori utilizzati per misurare i consumi energetici delle singole unità immobiliari. L’obiettivo è rendere possibile la rilevazione dei dati senza dover accedere fisicamente agli appartamenti, semplificando la gestione degli impianti e la ripartizione delle spese condominiali.

La disposizione è contenuta nell’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 102/2014, che stabilisce già l’obbligo di installare dispositivi leggibili da remoto per quelli introdotti dopo il 25 ottobre 2020. La stessa norma estende il requisito a tutti i sistemi interessati entro il 1° gennaio 2027, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

Non tutti gli impianti domestici sono coinvolti: la misura interessa gli edifici dotati di riscaldamento centralizzato e di sistemi di contabilizzazione individuale. Non riguarda, invece, le abitazioni che dispongono di una caldaia autonoma e non utilizzano un impianto condominiale.

La telelettura permette di acquisire a distanza i dati registrati dai dispositivi che misurano il calore utilizzato nelle singole abitazioni. Nei condomini con riscaldamento centralizzato, i ripartitori installati sui termosifoni o gli altri sistemi di contabilizzazione consentono di determinare i consumi attribuibili a ciascuna unità immobiliare.

Con i dispositivi tradizionali, la rilevazione può richiedere l’intervento di un operatore incaricato di entrare negli appartamenti o raggiungere fisicamente gli strumenti di misurazione. Con quelli predisposti per la lettura da remoto, invece, i dati possono essere acquisiti senza questa operazione.

Il cambiamento interessa soprattutto la gestione ordinaria del condominio: la raccolta delle informazioni sui consumi diventa più agevole e può consentire una comunicazione più frequente dei dati agli utenti. La contabilizzazione individuale, inoltre, continua a rappresentare uno strumento per attribuire a ciascun appartamento la quota di spesa legata al calore effettivamente utilizzato, secondo i criteri previsti dalla normativa.

La scadenza del 2027 richiede una verifica dello stato dei dispositivi già presenti nell’edificio. Sarà quindi necessario accertare, attraverso l’amministratore e i tecnici incaricati, se i contatori e i ripartitori installati siano già compatibili con la lettura a distanza oppure se occorra sostituirli o aggiornarli.

Quando l’adeguamento è necessario, il condominio dovrà valutare gli interventi tecnici e i relativi costi, affrontando la questione in assemblea secondo le procedure previste. Non è detto che sia necessario cambiare tutti i dispositivi: la soluzione dipenderà dalle caratteristiche dell’impianto e dalla tecnologia già installata.

La norma, infatti, non stabilisce un unico modello di apparecchio da adottare, ma richiede che i sistemi interessati siano dotati di strumenti che ne permettano la lettura da remoto. Per questo motivo, prima di procedere con acquisti o sostituzioni, è opportuno richiedere una valutazione tecnica dell’impianto.

Tra gli aspetti che stanno suscitando maggiore attenzione c’è quello delle sanzioni. Le cifre riportate nelle notizie sul nuovo obbligo arrivano fino a 2.500 euro, ma è importante distinguere tra la mancata installazione dei sistemi di contabilizzazione previsti dalla legge e il mancato adeguamento alla telelettura.

L’articolo 16 del decreto legislativo 102/2014 prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare in alcuni casi di mancata installazione dei sotto-contatori o dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione quando obbligatori. Sono previste inoltre sanzioni per la mancata corretta ripartizione delle spese.

Queste disposizioni non devono però essere automaticamente interpretate come una multa specifica per ogni condominio che non abbia ancora aggiornato i propri dispositivi alla lettura da remoto: il quadro sanzionatorio va riferito alle singole violazioni contemplate dalla norma. Per l’obbligo di telelettura, dunque, è necessario verificare con attenzione quale disposizione sanzionatoria sia effettivamente applicabile, senza confondere gli obblighi.

La scadenza da tenere presente resta il 1° gennaio 2027. Per i condomini con impianto centralizzato, il primo passo è controllare la compatibilità dei dispositivi esistenti e programmare per tempo gli eventuali interventi, evitando di arrivare alla scadenza senza aver verificato le condizioni tecniche dell’impianto.